Meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto
Un aspetto centrale del Protocollo di Kyoto è stata l’introduzione di meccanismi di mercato flessibili, basati sullo scambio di quote di emissione, una quota equivale a un permesso ad emettere una tonnellata di CO2 eq.
Ogni Paese deve raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni principalmente attraverso misure nazionali. Tuttavia, il Protocollo mette a disposizione anche tre strumenti aggiuntivi:
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- International Emissions Trading: il Commercio internazionale dei permessi di emissione definito dall’Articolo 17 dell’Accordo di Parigi rappresenta uno strumento di mercato per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra (GHG). I Paesi con obblighi di riduzione o limitazione delle emissioni (Parti dell’Allegato B) hanno ricevuto, per il primo periodo di impegno (2008–2012), un quantitativo massimo di emissioni consentite, definito come Quantità Assegnata (Assigned Amount). Questa quantità è stata suddivisa in Unità di Quantità Assegnata (AAU – Assigned Amount Units), ciascuna corrispondente a una tonnellata di CO2 equivalente.
- Clean Development Mechanism (CDM): il Meccanismo di sviluppo pulito è il meccanismo progettuale, previsto dall’Articolo 12 del Protocollo di Kyoto, permette a un Paese industrializzato con obblighi di riduzione delle emissioni di realizzare progetti di riduzione delle emissioni in Paesi in via di sviluppo. Grazie a tali progetti si generano crediti di riduzione certificata delle emissioni (CER): ogni credito corrisponde a una tonnellata di CO₂ evitata. Questi crediti possono essere venduti o utilizzati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.
- Joint Implementation (JI): il meccanismo di Attuazione Congiunta previsto dall’Articolo 6 del Protocollo di Kyoto, consente a un Paese con obblighi di riduzione o limitazione delle emissioni (Parte dell’Allegato B) di ottenere Unità di Riduzione delle Emissioni (ERU – Emission Reduction Units) attraverso la realizzazione di progetti di riduzione o rimozione delle emissioni in un altro Paese anch’esso Parte dell’Allegato B. Ogni ERU corrisponde a una tonnellata di CO₂ equivalente e può essere conteggiata per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti dal Protocollo.
I benefici principali sono:
- Stimolare investimenti verdi nei Paesi in via di sviluppo;
- Coinvolgere anche il settore privato negli sforzi di riduzione delle emissioni;
- Favorire il salto tecnologico, cioè la possibilità per i Paesi emergenti di passare direttamente a tecnologie pulite senza dover passare per quelle più inquinanti, con vantaggi duraturi per l’ambiente e l’economia.
